N.11 - Rettifiche su PAS e TFA ordinario

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È in arrivo, del tutto in sordina, una nuova modifica al DM n. 249/2010 sulla formazione iniziale dei docenti. Sono già partite le richieste di parere agli organismi rappresentativi (purtroppo al momento dimezzati), ma nessuno ne parla.

In questi giorni è all’esame del Consiglio Universitario Nazionale e del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari uno schema di decreto ministeriale che introduce nuove modifiche al Regolamento sulla formazione iniziale dei docenti, il DM n. 249/2010. La bozza di decreto recepisce in parte le raccomandazioni formulate dalle Commissioni parlamentari in occasione della prima modifica regolamentare, approvata con DM n. 81/2013, che aveva introdotto i Percorsi Abilitanti Speciali (PAS). Soggetto a rettifica è sempre l’art. 15 del Regolamento, in prevalenza su commi che sono stati aggiunti col DM n. 81/2013; due riguardano i PAS e due il TFA ordinario.

In considerazione del fatto che le procedure di accesso ai PAS sono state attivate con un certo ritardo, al comma 1-bis viene estesa «fino all’anno accademico 2015/2016» (dall’iniziale 2014/15) la possibilità per atenei e AFAM di istituire e organizzare i percorsi speciali. Per gli stessi motivi nel comma 1-ter, tra gli anni validi al fine di maturare il triennio di servizio necessario per poter partecipare ai corsi, viene ricompreso a tutti gli effetti anche l’a.s. 2012/2013. Si tratta in sostanza di un adeguamento necessario per sopperire ai ritardi di attuazione, non certo imputabili agli aspiranti.

La novità introdotta al comma 27-bis riguarda la spendibilità nell’iscrizione nelle graduatorie d’istituto del titolo di abilitazione conseguito con TFA ordinario. Prevede che, in attesa degli aggiornamenti di tali graduatorie, l’abilitazione da TFA valga come «titolo di preferenza per l’attribuzione delle supplenze conferite dalla terza fascia d’istituto». L’emendamento recepisce parzialmente l’istanza dei neo-abilitati con TFA rispetto ai non abilitati magari con più punteggio. Resta ancora sospesa la richiesta dei “tieffini” di vedere riconosciuto un punteggio maggiorato rispetto a quanti si abiliteranno con i PAS in quanto questi ultimi non sono soggetti a selezione in ingresso; richiesta motivata dal fatto che, al momento dell’aggiornamento delle graduatorie d’istituto, questi ultimi farebbero prevalere il proprio punteggio di servizio nell’assegnazione degli incarichi. Su questo punto probabilmente ci sarà molto da discutere.

Dei prossimi TFA ordinari si occupa invece la modifica al comma 5 dell’art. 15, la quale prevede che le graduatorie dei singoli atenei e istituzioni AFAM, redatte in base agli esiti delle prove per l’ammissione al TFA, «confluiscono in un’unica graduatoria definitiva di merito approvata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca». La relazione illustrativa della bozza di decreto giustifica tale previsione in quanto dovrebbe consentire «di superare la disomogeneità delle singole graduatorie di merito», ma è difficile immaginare come ciò risulti possibile, visto che i giudizi – e quindi i punteggi nelle graduatorie – sono definiti a monte da atenei e AFAM. Una conseguenza indubbiamente positiva della graduatoria unica, evidenziata dalla relazione, è quella di consentire agli idonei che resterebbero esclusi dal TFA in un dato ateneo a causa del numero esiguo di posti disponibili di poter transitare su posti di atenei con più posti messi a bando, proprio grazie alla graduatoria unica nazionale. Bisognerà poi vedere come questa disposizione verrà attuata in pratica, vista la disomogeneità dell’offerta formativa sul territorio nazionale. Forse sarebbe stato più adeguata l’introduzione di un’iscrizione in soprannumero per il TFA successivo.

Dopo il parere di CUN e CNSU, sarà la volta di quelli del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni di Camera e Senato. Qualche perplessità sotto il profilo giuridico suscita la “rinuncia forzata” ai pareri di CNPI e CNAM, entrambi scaduti il 31 dicembre 2012 e non ripristinati. In proposito si noti che per il DM n. 81/2013 i suddetti pareri erano stati regolarmente dati e anche sostanzialmente accolti in punti piuttosto significativi.