N.14 - Nuovo Comitato per la valutazione dei docenti, una opportunità

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L’unica modifica agli Organi collegiali della scuola introdotta dalla legge n. 107/2015 è quella relativa all’art. 11 del Testo Unico della scuola (dlgs n. 297/1994), riguardante il “comitato per la valutazione del servizio dei docenti” che assume ora la denominazione più generica di “comitato per la valutazione dei docenti”. Sono i nuovi compiti assegnati all’organismo ad aver provocato la contestazione di sindacati e docenti, una difesa corporativa dello status quo che impedisce di leggere i gradi di libertà e le opportunità che stanno dietro la norma.

La nuova formulazione dell’art. 11 del dlgs n. 297/1994, introdotta dal comma 129 della legge n. 107/2015, modifica la composizione (aprendo ad un coinvolgimento di altre componenti scolastiche) e allarga le competenze (ma nessuna di quelle previste in precedenza viene cassata o modificata). La Scheda, con i due testi vecchio e nuovo affiancati, facilita il confronto.

Composizione
Viene ampliata la platea dei protagonisti con l’introduzione della componente genitori, dell’amministrazione periferica (USR) e, nella secondaria di II grado, degli studenti. Il nuovo Comitato è composto da:

  • tre docenti della scuola, «di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto»;
  • «due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione», scelti dal Consiglio d’istituto;
  • «un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione», scelti dal Consiglio di istituto;
  • «un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici».
A presiedere il nuovo Comitato resta il dirigente scolastico.
Scompare la formula elettiva, ma senza indicazioni diverse. Non più un Comitato eletto dai soli docenti, ma un “organo plurale”, con delegati delle diverse componenti della scuola (ATA esclusi). È proprio la diversità dei protagonisti ad aver portato con sé l’indeterminazione delle modalità di scelta dei componenti. Con una serie di FAQ pubblicate sul sito del ministero viene chiarito che è rimesso alla «competenza dell’istituzione scolastica definire in modo autonomo come “scegliere” i docenti» [FAQ n. 6], sia per quanto riguarda i due espressi dal Collegio [FAQ n. 7], sia per il docente, i genitori e lo studente (alle superiori) indicati dal Consiglio d’Istituto [FAQ n. 8]. La FAQ n. 9 chiarisce poi che la scelta dei componenti del Comitato di competenza del Consiglio d’Istituto «può avvenire non necessariamente nell’ambito del Consiglio» stesso. Anche per l’USR vale la medesima autonomia per la modalità di indicazione del “componente esterno”; in proposito la FAQ n. 10 anticipa che «Il MIUR fornirà a breve indicazioni agli Uffici scolastici al fine di tenere alcuni criteri comuni su tutto il territorio nazionale».

Durata
Il Comitato così formato resterà in carica non più per uno ma per tre anni ed è validamente costituito, e quindi può funzionare, «anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza»; è la FAQ n. 13 a chiarirlo, richiamando integralmente l’art. 37 del Testo Unico. Sempre con riferimento al citato art. 37, la FAQ n. 15 ricorda che una seduta del Comitato «è valida quando interviene almeno la metà più uno dei componenti in carica» e le deliberazioni «sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti presenti».

Competenze
Restano le competenze già sancite nel Testo Unico:
  • «parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente»; funzione per la quale la composizione è ridotta al dirigente scolastico e i soli docenti, integrati dal tutor del neo-assunto;
  • valutazione del servizio a richiesta dell’interessato (ex art. 448);
  • riabilitazione del personale docente (ex art. 501).
A queste si affianca l’individuazione dei «criteri per la valorizzazione dei docenti» sulla base dei quali il dirigente scolastico assegnerà il bonus di cui al comma 126 (200mln di euro complessivi stanziati ogni anno a partire dal 2016). Le aree dell’attività professionale del docente all’interno delle quali il Comitato dovrà individuare i criteri in questione sono indicate al comma 3 del nuovo art. 11 (vedi Scheda) e riguardano:
  • attività in classe (qualità dell’insegnamento e successo scolastico-formativo degli allievi);
  • attività di ricerca e innovazione didattica (singola e/o in team);
  • responsabilità organizzative e di coordinamento assunte nella scuola.
Secondo la FAQ n. 17 è opportuno che il Comitato «operi su tutte e tre le aree, eventualmente assegnandovi valore e pesi diversi» (anche se resta libero di «decidere, con adeguata motivazione, di definire criteri valutativi non per tutte») e «non vengano individuate altre aree diverse da quelle indicate dalla legge, mutuandole, ad esempio, da contesti istituzionali di altra natura». Raccomanda quindi la trasparenza sia nelle decisioni preliminari che nei criteri adottati.
La FAQ n. 16 ribadisce che «nell'adozione dei criteri valutativi il Comitato è quindi pienamente autonomo e opera senza vincoli di sorta», anche se può «discrezionalmente e senza vincolo decidere di considerare eventuali proposte presentate dagli organi collegiali d'istituto o da altro soggetto»; e che tanto vale anche a proposito «di ripartizione di quote per settore scolastico» laddove gli istituti comprendono diversi settori scolastici (FAQ n. 18).
È opportuno ricordare che il Comitato termina la sua funzione con l’individuazione dei criteri per l’assegnazione del bonus; ad assegnarlo materialmente «sulla base dei criteri individuati dal comitato» sarà poi il capo d’istituto (c. 127), il quale perciò agirà in modo autonomo ma non totalmente discrezionale.
La norma è già attiva: «Si parte subito con l’anno scolastico 2015/2016», come ricorda la FAQ n. 1; anche perché il vecchio Comitato, avendo durata annuale, è ormai decaduto.

Considerazioni e suggerimenti
La modalità di scelta dei membri del Comitato resta quindi affidata all’autonomia delle singole componenti della scuola. E allora come fare?
La formula elettiva appare ancora, sia per il Collegio dei docenti che il Consiglio d’istituto, la più adeguata a garantire un risultato condiviso. Quanto ai criteri con cui individuare le persone da eleggere, alcuni suggerimenti:
  • può essere utile favorire persone che abbiano competenze professionali in materia di valutazione;
  • ricorrere il più possibile a docenti stimati, con esperienza e presenti da tempo nella scuola;
  • evitare di confondere la valutazione professionale con la gestione sindacale (diritti e doveri contrattuali); perciò, non è opportuno inviare nel Comitato gli stessi soggetti eletti alle RSU;
  • evitare in generale il cumulo di incarichi.
Trattandosi di un organo collegiale, che perciò incide comunque sulla vita della scuola, è sempre opportuno partecipare piuttosto che astenersi (o – peggio – boicottarlo…). Tra l’altro, come abbiamo visto, il Comitato può operare anche in assenza di una delle componenti, quindi anche senza la presenza dei docenti.

A coloro che saranno eletti, né la norma né le FAQ ovviamente dicono come fare per entrare nel merito degli indicatori con i quali precisare i criteri di assegnazione del bonus all’interno delle tre aree. Anche qui qualche breve suggerimento per muoversi:
  • innanzitutto è consigliabile individuare criteri sulla qualità dell’insegnamento e dell’impegno, e non solo sulla quantità; questa dovrebbe essere tra l’altro la novità della legge rispetto al passato;
  • è innegabile che si tratta di una questione difficile e complessa, ma un dialogo tra insegnanti e in Collegio docenti potrebbe aprire prospettive interessanti; per effettuare scelte il più possibile oggettive e condivise, si potrebbe avviare una consultazione informale tra i colleghi per individuare gli indicatori ritenuti più opportuni, coinvolgendoli così in una assunzione di responsabilità e in un lavoro; iniziativa analoga potrebbe essere avviata sia con i genitori che, alle superiori, con gli studenti;
  • valutare il merito professionale ricorrendo a criteri quali competenza certificata e validata sul campo, capacità di relazione con studenti e colleghi, capacità di collaborazione, ricerca didattica e formativa, esperienza può essere un’utile indicazione;
  • utilizzare il bonus come un primo inizio (seppure limitato e poco attraente) per cambiare il sentire comune che vede l’insegnante come “funzionario” e non come professionista;
  • evitare criteri generici e distribuzioni a pioggia (come un bonus uguale per tutti); vorrebbe dire eludere la discussione sul tema del merito;
  • dare maggior peso alle prime due aree rispetto a quella delle attività organizzative e di collaborazione (funzioni strumentali e di coordinamento e collaboratori del dirigente sono già retribuiti con il Fondo d’istituto).

Il comma 130 stabilisce che le scelte fatte dai Comitati in ordine ai criteri di valutazione del merito nel triennio 2016-2018 vengano opportunamente monitorate dall’amministrazione periferica per consentire ad un apposito Comitato tecnico-scientifico di «predispone le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale», da aggiornare periodicamente. In sostanza, le scelte che verranno effettuate dai singoli Comitati avranno anche una valenza orientativa a livello nazionale per avviare in modo stabile un confronto sulla valutazione del merito professionale. È un approccio bottom up interessante (anche se dovuto più ad incapacità/non volontà da parte del legislatore di definire i criteri, piuttosto che ad una valorizzazione delle scuole…), quindi una opportunità da non sottovalutare.