N.30 - Libri di testo: si cambia ancora; in meglio e le adozioni sono facoltative

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In ritardo sulla tradizionale tabella di marcia, arriva l’annuale circolare con le disposizioni per l’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2014/15. Facoltatività delle adozioni dei libri e possibilità di autoproduzione dei materiali didattici sono le novità più interessanti, ma non le uniche.

Dal 2008 a oggi le disposizioni legislative in materia di adozione dei libri di testo hanno subito profonde modificazioni, anche fra loro contrastanti; ultima in ordine di tempo è stata la legge n. 128/2013, conversione del decreto legge “l’istruzione riparte” (DL n. 104/2013). Per fare chiarezza, la circolare (Nota n. 2581/2013) riassume in modo puntuale il quadro normativo aggiornato elencando le disposizioni alle quali i collegi dei docenti dovranno attenersi nel deliberare le adozioni per l’a.s. 2014/15.
Al primo punto viene ribadita la scelta politica di «promuovere lo sviluppo della cultura digitale e l’alfabetizzazione informatica» nelle scuole per favorire, come precisa l’art. 6 della legge n. 128/13, «una nuova generazione di testi scolastici preferibilmente su piattaforme aperte che prevedano la possibilità di azioni collaborative tra docenti, studenti ed editori»; si passa poi alle disposizioni per scelta dei testi.

Da sempre nel nostro Paese è la prassi consolidata, piuttosto che una norma esplicita, a far ritenere obbligatoria la scelta del libro di testo. Recentemente l’unità italiana di Eurydice (la rete informativa dei sistemi educativi europei) ha pubblicato una ricerca (qui il link), commissionata dal MIUR, dalla quale si rileva che i soli Paesi europei che impongono esplicitamente l’uso di libri di testo sono Grecia, Cipro e Malta. Prendendo a riferimento quanto precisato al comma 1 dell’art. 6 della legge n. 128/13 riguardo alla salvaguardia della «libertà di scelta dei docenti», la circolare afferma che «il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo ovvero strumenti alternativi», in coerenza con il POF e i limiti di spesa stabiliti dal ministero. La sottolineatura grafica evidenzia una facoltà e non l’obbligo: un elemento di chiarezza in più verso il riconoscimento effettivo della libertà d’insegnamento.

Il passaggio successivo è la diretta conseguenza dei primi due: la possibilità di realizzazione diretta degli “strumenti didattici alternativi” da parte delle scuole. È sempre la legge n. 128/13 a riconoscere che da quest’anno «gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici», avvalendosi di docenti «in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curricolare nel corso dell’anno scolastico»; l’opera didattica sarà «registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite». L’elaborazione dei materiali didattici sarà supportato da apposite Linee guida «contenenti le indicazioni necessarie», che il MIUR provvederà ad emanare entro la fine dell’anno scolastico. I materiali così prodotti dovranno essere inviati al ministero in modo da renderli successivamente fruibili a tutte le scuole.

L’art. 15 della legge n. 221/2012 aveva già abrogato il vincolo temporale delle adozioni (5 anni per la primaria e 6 per la secondaria). Pertanto, a decorrere dal prossimo anno scolastico, «anche nella prospettiva di limitare, per quanto possibile, i costi a carico delle famiglie, i collegi dei docenti possono confermare i testi già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni», ma solo per le classi iniziali, le quarte della primaria e le terze delle superiori. Resta confermato il vincolo della versione digitale o mista per le nuove adozioni, mentre per le prime classi del primo ciclo (e la quarta della primaria) i testi adottati per il prossimo anno dovranno essere allineati con le nuove Indicazioni nazionali.

Un altro elemento di chiarezza arriva per i testi consigliati: «possono essere indicati dal collegio dei docenti solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento». I normali libri di testo non rientrano tra i consigliati, mentre si possono consigliare singoli contenuti digitali integrativi.
Come incentivo al risparmio per le famiglie, in applicazione del DM n. 781/2013, a partire da quest’anno nelle prime classi della scuola secondaria di I grado e prime e terze classi delle superiori, «i tetti di spesa sono ridotti del 10%», ma solo se tutti i testi della classe «sono di nuova adozione e realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi». La riduzione di spesa sale al 30% se tutti i testi sono nella sola versione digitale.
La circolare ricorda infine che le delibere dovranno essere prese dai collegi dei docenti nella seconda decade di maggio e quali sono le responsabilità sulla vigilanza in capo ai dirigenti scolastici; uno specifico servizio di FAQ sarà predisposto sul sito del MIUR. Le scuole paritarie sono libere di scegliere se usare le stesse modalità di adozione delle scuole statali dettate dalla circolare.

Fra tutte, quella destinata a suscitare la discussione più accesa è sicuramente la disposizione sull’autoproduzione degli strumenti didattici alternativi ai libri di testo. Da una parte la difesa di questi ultimi, basata sul presunto ruolo di controllo e validazione scientifica operata sui testi dalle case editrici e sull’omogeneità che essi garantirebbero ai percorsi scolastici; dall’altra, i difensori dell’autoproduzione che rivendicano a sé, proprio in quanto docenti abilitati all’insegnamento, la responsabilità della validazione dei percorsi e la grande possibilità di personalizzazione degli apprendimenti che offre il coinvolgimento diretto degli studenti nella redazione degli strumenti; oltre – e non è poco – la quasi totale gratuità degli strumenti stessi.

Difficile non propendere per la seconda posizione, visto che gli esiti dell’azione educativa dipendono in gran parte dalla professionalità del docente, al quale, proprio per questo, deve essere garantita la libertà di scegliere le modalità educativo-didattiche con le quali raggiungere i propri obiettivi; e, in particolare, se scegliere di adottare o meno un testo oppure di costruirlo assieme ai suoi colleghi e ai suoi allievi.