N.34 - Dove sta andando il DDL-Scuola

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Cosa sta accadendo nelle aule parlamentari sul DDL-Scuola? Quali effetti hanno prodotto sul disegno originario le proteste e gli scioperi della scuola dei giorni scorsi? Quali dati reali sono disponibili ad oggi lunedì 18 maggio? È possibile capirci qualcosa e tentare un primo giudizio ragionevole e certo? Vogliamo fare questo “tentativo ironico” (e che non trovate su whatsapp) in un momento di grande confusione mediatica, che mette sul tappeto più opinioni che dati certi, offrendo uno strumento di lavoro oggettivo.

A tappe sempre più forzate l’iter legislativo del DDL-Scuola si sta avviando alla conclusione della prima fase parlamentare. Nel giro di poco più di un mese la VII Commissione Istruzione della Camera ha consegnato all’Aula di Montecitorio il testo emendato del DDL che era stato licenziato dal Consiglio dei Ministri il 27 marzo scorso. L’insolita rapidità con cui si stanno svolgendo i lavori parlamentari, accompagnata da una inevitabile frammentarietà d’informazione, impongono cautela. Non è cosa semplice rendersi conto della reale portata delle modifiche al testo originale, tanto più che in alcuni casi già nei primi due giorni di lavoro d’Aula la maggioranza ha in qualche punto annullato le modifiche introdotte in Commissione. Per questi motivi ci è sembrato opportuno per prima cosa rendere disponibile a tutti uno strumento tecnico, una scheda che abbiamo ricavato selezionando gli esiti dei lavori parlamentari (link), che consenta di confrontare il testo originale con le modifiche introdotte in VII Commissione e quelle sin qui definite dall’Aula di Montecitorio; il primo passo per arrivare ad un giudizio il più possibile oggettivo, da maturare assieme attraverso un lavoro personale. Gli altri strumenti che durante questi mesi ci siamo dati hanno già portato ad esprimere giudizi attenti e motivati all’interno dei vari punti di lavoro che sono nati nelle scuole; ne abbiamo dato testimonianza in diverse occasioni anche da queste pagine. Ci interessa continuare in questa direzione.

La scheda è necessariamente incompleta, almeno per la parte relativa alle delibere dell’Aula, che finora ha esaminato meno di un terzo dell’articolato. Tuttavia permette già di raggiungere un’idea abbastanza completa del nuovo testo del DDL che, secondo programma, dovrebbe essere licenziato mercoledì prossimo dalla Camera per approdare quindi in Senato.
Alcune questioni più di altre sono all’attenzione di tutti: le nuove competenze dei dirigenti scolastici, ad esempio, così come le 100mila assunzioni, gli albi provinciali e le nuove modalità di chiamata dei docenti; la questione degli incentivi economici per merito e le modalità per la loro assegnazione; come saranno i nuovi concorsi ordinari per l’accesso ai ruoli e come il DDL intende cambiare la formazione iniziale. Su alcune di queste facciamo un primo passaggio utilizzando la scheda (link).

Il rafforzamento della «funzione del dirigente scolastico per garantire un’efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali», presente nel testo originario [art. 2, c. 1] riguardo a diversi aspetti nodali della vita delle scuole e fortemente contestata da diverse parti, ha assunto contorni più sfumati nel nuovo testo che ha introdotto richiami espliciti al «rispetto delle competenze degli organi collegiali». Così, il piano triennale dell’offerta formativa non è più esplicitamente «elaborato dal dirigente scolastico, sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d’istituto» [art. 2, c. 9], ma resta piena attribuzione del Collegio dei docenti, anche se la nuova formulazione del comma 4 dell’art. 3 del DPR n. 275/1999 (già approvata anche dall’Aula della Camera) stabilisce che dovrà farlo «sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico» e non più dal Consiglio d’Istituto.
Non è più competenza esclusiva del DS «individuare percorsi formativi e iniziative diretti a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti» [art. 3, c. 2]; deve farlo «di concerto con gli organi collegiali». Per contro, è ancora il DS a individuare «le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all’attivazione dei percorsi» di alternanza scuola-lavoro [art. 4, c. 8].
Dalle competenze del DS stabilite all’ex art. 7 del DDL la Commissione ha espunto la responsabilità «delle scelte didattiche, formative» [c. 1], mentre è stata conservata la facoltà di utilizzare, per coprire i posti disponibili nella scuola, docenti dell’ambito territoriale anche di «classi di concorso diverse da quelle per le quali esso è abilitato, purché possegga titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina».

Non si parla più di “albi” ma di “ambiti” territoriali, che comunque restano «suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto». Le relative estensioni territoriali, coincidenti solo per l’a.s. 2015/16 con quelle provinciali, sono però ridefinite (a partire dal 2016/17) su territori «di norma inferiori alla provincia» [nuovo art. 8, c. 4], opportunamente legate alla popolazione scolastica, alla prossimità delle scuole e alle caratteristiche del territorio.
Negli ambiti territoriali vengono iscritti i docenti neo-immessi in ruolo a partire dall’a.s. 2015/16, mentre il personale già di ruolo «conserva la titolarità presso la scuola di appartenenza». Solo in caso di esubero o soprannumerarietà dall’a.s. 2016/17 questo personale «è assegnato a domanda a un ambito territoriale» di sua scelta. Dallo stesso anno, «la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali», non più per singole istituzioni scolastiche [nuovo art. 8, c. 11].

Non cambiano sostanzialmente le modalità di proposta di incarico triennale (rinnovabile) da parte del DS ai docenti iscritti negli ambiti territoriali di competenza della scuola, mentre viene inserita una nuova disposizione per la quale nell’a.s. 2016/17 i neoassunti in ruolo, «in deroga al vincolo triennale di permanenza sulla provincia», possono partecipare «a domanda e per il predetto anno scolastico, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale» [nuovo art. 10, c. 12].

Il comma 17 del nuovo art. 10 fissa al 1° ottobre 2015 la data per l’emanazione del bando di «concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente» nelle scuole statali; potranno accedervi «esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento».

Resta lo stanziamento di 200 mln di euro annui per la valorizzazione del merito dei docenti, ma cambiano le modalità di attribuzione [nuovo art. 13, c. 2]: il DS dovrà attribuire il bonus annuale rispettando i «criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti». Cambia però anche la costituzione del Comitato di valutazione, che non sarà più formato da soli docenti (come previsto dall’attuale dlgs n. 297/1994): accanto a due docenti della scuola ci saranno «due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione; ovvero un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione»; il nuovo testo specifica inoltre che i membri del Comitato non saranno più elettivi, ma individuati dal Consiglio d’Istituto e la loro durata in carica sarà triennale.

L’elenco di obiettivi formativi destinati al potenziamento dell’offerta formativa, riportato al comma 3 dell’art. 2 del DDL, è stato molto arricchito, ma il nuovo testo precisa che resta all’autonoma decisione delle scuole stabilire quali siano tra essi gli «obiettivi formativi individuati come prioritari»; e tutto «nel rispetto del monte-ore degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità».
Cambia anche il percorso formativo personalizzato degli studenti delle superiori [art. 3, c. 1], che la nuova formulazione limita agli ultimi tre anni dei percorsi; inoltre, i relativi «insegnamenti opzionali» potranno essere svolti «anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità» e il dirigente scolastico potrà individuare percorsi formativi e iniziative per il coinvolgimento degli studenti solo concertandoli con gli organi collegiali [c. 2].
Al comma 2 dell’ex-articolo 21 (ora 24) sono affidate una serie di deleghe per la revisione del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione; molte sono state stralciate dalla Commissione. Fra queste la lett. b) relativa al «rafforzamento dell’autonomia scolastica», il «riordino delle modalità di assunzione e formazione dei dirigenti scolastici» e della loro valutazione [lett. d)] e la riforma degli Organi collegiali [lett. f)].
Invece, alla vecchia lett. c) [ora b)], si introduce un nuovo sistema di formazione iniziale e di reclutamento dei docenti, che dovrebbe «renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione»: un «sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti che le procedure per l’accesso alla professione», costituito da un susseguirsi «regolare di concorsi nazionali per l’assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di formazione e apprendistato professionale, di docenti nella scuola secondaria statale», riservato a quanti sono in possesso di laurea magistrale o diploma accademico di secondo livello. Quanti supereranno questo concorso (da non confondere con quello ordinario di cui all’art. 10, c. 17) saranno «assegnati ad un’istituzione scolastica o ad una rete tra istituzioni scolastiche» presso le quali completare la formazione iniziale conseguendo un diploma di specializzazione al termine del primo anno. Nei due successivi gli aspiranti docenti effettueranno il tirocinio formativo attraverso una «graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti»; terminato con valutazione positiva il periodo di apprendistato verrà sottoscritto il contratto a tempo indeterminato. Le indicazioni prevedono correttamente la necessità di «una disciplina transitoria» degli attuali percorsi abilitanti (TFA) e del reclutamento «per coloro che hanno conseguito l’abilitazione entro l’entrata in vigore del decreto legislativo» che sarà predisposto.

Sono solo alcuni esempi di lettura della scheda, che peraltro deve ancora essere completata dagli esiti dell’Aula; il resto del lavoro dipende dall’impegno e dalla responsabilità di quanti non intendono più dare deleghe in bianco e sottostare alla sterile protesta che vorrebbe impedire qualsiasi cambiamento, “a prescindere”.

Ddl 2994 confronto tra testo CdM, VII commissione, Camera